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HOT TAX TOPICS – Emanate le disposizioni attuative per gli investimenti agevolati in start-up innovative e PMI innovative

Pubblicato da Giovannelli e Associati il 19/02/2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.m. del MISE 28.12.2020 contenente le disposizioni attuative degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Detti incentivi sono stati introdotti dall’art. 38, commi 7 e 8, del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio 2020).

L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF pari al 50% delle somme investite, a partire dall’1.1.2020, dalle persone fisiche fino ad un massimo di € 100.000 (detrazione € 50.000) in ciascun periodo d’imposta per gli investimenti in start-up innovative (art. 29-bis d.l. 179/2012) e fino ad un massimo di € 300.000 (detrazione € 150.000) in ciascun periodo d’imposta per gli investimenti in PMI innovative (art. 4, comma 9-bis, d.l. 3/2015). Affinché l’investitore benefici della detrazione, le start-up innovative e le PMI innovative devono essere iscritte come tali nell’apposita sezione del Registro delle Imprese al momento dell’investimento e quest’ultimo deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Mentre l’agevolazione riguardante gli investimenti in start-up innovative è alternativa rispetto a quella preesistente disposta dall’art. 29 del d.l. 179/2012 e attuata con d.m. MISE 7 maggio 2019, che prevede una detrazione IRPEF pari al 30% delle somme investite, quella relativa agli investimenti in PMI innovative si cumula con quella preesistente, anch’essa consistente in una detrazione IRPEF pari al 30%, ed è applicata prioritariamente; il che equivale a dire che, nel caso di investimento che supera la soglia già richiamata di € 300.000, fino a detta soglia spetta la detrazione del 50% e sulla parte eccedente all’investitore spetta la detrazione del 30%.

La detrazione va indicata nel Mod. Redditi dell’investitore riferito al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento. Se vi sono eccedenze non detraibili in un determinato periodo d’imposta, esse possono essere riportate e detratte nei periodi d’imposta successivi, non oltre il terzo.

Le somme investite si sostanziano in conferimenti in denaro iscritti nel patrimonio netto come capitale sociale e/o come riserva sovrapprezzo azioni/quote delle start-up innovative o PMI innovative beneficiarie, così come gli investimenti in azioni o quote di OICR che a loro volta investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative. Sono parimenti qualificati come conferimenti agevolabili anche le compensazioni di precedenti crediti con il debito di sottoscrizione degli aumenti di capitale.

È fondamentale sottolineare che l’agevolazione spetta fino ad un massimo di € 200.000 in tre esercizi per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa.

L’agevolazione fiscale in commento si inserisce nel quadro della disciplina unionale riguardante gli aiuti di Stato in regime de minimis contenuta nel Regolamento 1407/2013, di cui il d.m. 28.12.2020 qui segnalato recepisce i limiti.

Sul fronte adempimentale, è necessaria la presentazione di apposita istanza online da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa beneficiaria, in via preventiva rispetto all’effettuazione dell’investimento, sulla base del modello in Allegato A al d.m. 28.12.2020. Per gli investimenti già effettuati nel corso del 2020, l’istanza predetta può essere presentata successivamente ma necessariamente nel periodo compreso tra il 1.3.2021 e il 30.4.2021.

L’istanza è sottoposta alla verifica del MISE che può approvarla, respingerla o chiedere di presentare una nuova istanza contenente specifiche indicazioni ritenute mancanti. Il MISE scambia informazioni periodiche con l’Agenzia delle Entrate riguardanti le imprese beneficiare degli investimenti e gli investitori che usufruiscono dell’agevolazione.

Ancora con riguardo agli adempimenti, le imprese beneficiarie devono rilasciare agli investitori, entro 30 giorni dall’investimento, una dichiarazione nella forma dell’Allegato B al d.m. 28.12.2020 che attesti, tra gli altri elementi, l’importo dell’investimento, il codice COR (registro nazionale degli aiuti) e l’importo della detrazione IRPEF spettante.

Infine, il decreto attuativo disciplina i casi di decadenza e di mantenimento dell’agevolazione al venir meno di determinati elementi o al verificarsi di specifiche fattispecie.

[Per richieste ed approfondimenti, contattare eugenio.romita@galaw.it ed antonello.lops@galaw.it] 

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