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10 Settembre 2024Autori: Giorgio Vaselli e Eugenio Romita
CARRIED INTEREST E PRIVATE CAPITAL: PIANI A RISCHIO DI RIQUALIFICAZIONE
La recente prassi dell’Agenzia delle Entrate mette sotto pressione strutture già operative e impone accorgimenti urgenti per i nuovi piani
Premessa
L’art. 60 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto una presunzione legale assoluta in base alla quale gli extra-rendimenti derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati percepiti da dipendenti e amministratori si qualificano come redditi di natura finanziaria tassati con l’aliquota del 26% (anziché redditi di lavoro soggetti all’IRPEF progressiva fino al 43% oltre addizionali) al ricorrere di tre condizioni:
- investimento minimo effettivo dell’1%;
- postergazione dell’extra-rendimento rispetto all’hurdle rate degli investitori;
- detenzione degli strumenti per almeno cinque anni.
La verifica di questi requisiti richiede un’analisi globale e tempestiva sia del piano di incentivazione sia della posizione dei singoli membri del management team. Sin dalla circolare n. 25/2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato rispetto di uno o più requisiti non comporta l’automatica riqualificazione come reddito di lavoro, ma impone un’analisi caso per caso.
Negli ultimi mesi, tuttavia, alcune risposte a interpello hanno segnato una discontinuità rispetto alla prassi precedente, introducendo elementi di incertezza che impattano direttamente sui piani già operativi nei settori del private equity, private debt e venture capital. Di seguito si illustrano alcune delle aree di rischio emerse, delle criticità interpretative e delle misure correttive disponibili.
A colpo d’occhio: le tre aree di rischio
| Area di rischio | Descrizione sintetizzata |
|---|---|
| Investimento effettivo dei manager | L’Agenzia riconosce la qualificazione finanziaria anche sotto la soglia dell’1%, ma valuta caso per caso la congruità dell’esborso effettivo e le condizioni delle clausole di leaver. |
| Finanziamenti ai manager | La risposta a interpello n. 252/2025 ha introdotto un orientamento restrittivo sui finanziamenti erogati dall’emittente, in rottura con la prassi precedente. Le strutture che prevedono forme di finanziamento devono essere verificate. |
| Holding period | L’Agenzia richiede oggi un vincolo contrattuale esplicito di detenzione quinquennale, trasformando un requisito di fatto in una condizione formale. I piani privi di un lock-up espresso sono esposti a rischio. |
L’investimento effettivo dei manager
In diverse risposte a interpello sull’analisi casistica svolta per l’assenza del requisito dell’investimento minimo dell’1%, la natura di reddito finanziario è stata riconosciuta ai proventi derivanti da strumenti finanziari sottoscritti dal management team in misura ben inferiore alla soglia di legge. Nei casi esaminati, l’Agenzia valuta positivamente:
- la congruità della remunerazione del manager rispetto al mercato;
- il fatto che l’investimento complessivo del management team sia rilevante in termini assoluti, avendo riguardo agli importi versati da tutti i partecipanti al piano (con un range variabile dallo 0,2% allo 0,7% del patrimonio netto o del commitment dell’OICR), e in termini relativi, valorizzando gli investimenti dei singoli manager eccedenti la rispettiva RAL annuale;
- la previsione di clausole di leaver che non garantiscano al manager uscente la restituzione dell’intero importo investito.
Rileva anche la modalità di detenzione degli strumenti: l’Agenzia ha ammesso, in più occasioni, la valorizzazione dell’investimento indiretto effettuato tramite holding personali o tramite la SGR, in proporzione alla quota di capitale riferibile al management, fermo restando il rispetto del requisito dell’esborso effettivo.
Finanziamenti ai manager: una discontinuità da monitorare
La circolare n. 25/2017 aveva stabilito un principio chiaro: il finanziamento erogato dal datore di lavoro o da terzi al manager per la sottoscrizione degli strumenti è compatibile con il requisito dell’esborso effettivo, purché non siano previste clausole di rinuncia al rimborso. Il finanziamento a tasso agevolato può generare un fringe benefit tassabile come reddito di lavoro, ma non inficia il requisito dell’investimento minimo.
Questo orientamento era stato confermato in successive risposte a interpello che avevano valutato positivamente: schemi di vendor loan, finanziamenti erogati dalla società emittente a condizioni di favore, finanziamenti erogati dalla SGR o dai soci promotori di un OICR.
La risposta a interpello n. 252/2025 si pone in netta discontinuità con questo quadro. In un caso in cui i manager sottoscrivano strumenti partecipativi avvalendosi di un finanziamento dell’emittente con obbligo incondizionato di rimborso integrale all’evento di liquidità o al più tardi al nono anno, l’Agenzia ha escluso un’effettiva partecipazione al rischio di investimento, qualificando il carried interest come reddito di lavoro.
Gli elementi valutati negativamente sono stati:
- la compensazione volontaria operante tra manager e società emittente sia in sede di sottoscrizione che in occasione di qualsiasi evento di liquidità;
- il termine novennale per il rimborso del finanziamento, giudicato di particolare favore rispetto alla durata dell’incentivo.
Tale orientamento presta il fianco a critiche su più fronti: contrasta con i principi civilistici sulla compensazione volontaria, non tiene conto delle esigenze concrete dei piani offerti contestualmente a top e mid management, ed è in palese contraddizione con la prassi pubblicata dalla stessa Agenzia. Per queste ragioni, la risposta a interpello in parola va al più circoscritta alla specifica fattispecie esaminata e non può essere elevata a principio generale tale da superare le indicazioni di prassi passate e travolgere strutture preesistenti o nuove che, pur prevedendo forme di finanziamento, si discostano da essa nelle modalità di erogazione e rimborso.
Holding period: dal fatto al contratto
L’art. 60 del D.L. n. 50/2017 richiede letteralmente la detenzione degli strumenti per un periodo non inferiore a cinque anni come fatto giuridico verificabile ex post, senza altresì richiedere alcun obbligo contrattuale di lock-up. Fanno eccezione i casi di cambio di controllo della società o del gestore dell’OICR.
La circolare n. 25/2017 aveva confermato questa lettura chiarendo che la maturazione dell’holding period può completarsi anche dopo l’erogazione del provento e che la cessione anticipata comporta la revisione della qualificazione reddituale e il versamento della maggiore imposta.
A partire dalla risposta a interpello n. 565/2020, e con orientamento confermato in una serie di risposte a interpello del 2025 e del 2026, l’Agenzia ha richiesto invece la previsione di un vincolo contrattuale esplicito di detenzione minima quinquennale (c.d. lock-up). Il requisito è stato così trasformato da elemento di fatto a condizione formale da soddisfare a priori.
La più sopra richiamata risposta a interpello n. 252/2025 ha rimarcato tale logica, giungendo a stigmatizzare la previsione contrattuale della possibilità del manager di trasferire inter vivos a terzi gli strumenti finanziari che danno diritto al carried interest previo consenso unanime dei soci della società emittente. Questo approccio formalistico non trova riscontro nel testo normativo ed è diffusamente criticato in dottrina.
Invece, elementi positivi emergono da altre risposte a interpello relative a OICR in cui l’Agenzia ha riconosciuto che:
- il periodo di investimento di un manager può non rispettare pienamente il termine quinquennale di legge qualora coincida con l’intera operatività dell’OICR fino alla sua liquidazione;
- l’assenza di un lock-up period può essere sopperita dal fatto che la durata del periodo di investimento dell’OICR eccede i cinque anni.
Sul piano operativo, l’orientamento richiede interventi da coordinare a più livelli: nella documentazione del piano di incentivazione, nella struttura di investimento (incluso il caso in cui il carried interest sia erogato attraverso una società intermedia) e nei meccanismi di ritenzione e cessione degli strumenti da parte dei manager uscenti, tipicamente gestiti tramite call/put option.
Conclusioni e indicazioni operative
La recente prassi dell’Agenzia delle Entrate segnala un approccio sempre più orientato a valorizzare elementi formali e circostanze fattuali per escludere la qualificazione finanziaria del carried interest, anche in presenza di piani strutturati in buona fede nel rispetto della normativa vigente.
Per le strutture già operative
I piani prossimi alla distribuzione degli extra-rendimenti sono i più esposti, perché eventuali carenze strutturali sono difficili da correggere in extremis. È opportuno al riguardo svolgere una verifica su:
- presenza di un vincolo contrattuale esplicito di holding period quinquennale e la sua compatibilità con i meccanismi di leaver e con le opzioni di acquisto concesse ai promotori;
- congruità dell’investimento effettivo di ciascun manager, in termini sia assoluti sia relativi rispetto alla propria RAL;
- struttura dei finanziamenti eventualmente in essere.
Per i nuovi piani in fase di strutturazione
La prassi più recente consente di individuare con maggiore precisione gli accorgimenti necessari per costruire strutture resistenti alla contestazione:
- inserire nel piano e nella documentazione correlata un vincolo contrattuale di lock-up quinquennale, coordinandolo con i meccanismi di call/put option sui manager uscenti;
- documentare con cura la congruità della remunerazione di ciascun manager rispetto al mercato e l’effettività del rischio di perdita del capitale investito;
- strutturare i finanziamenti (quando necessari) in modo da assicurare un genuino allineamento di interessi tra manager e investitori.
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