Giovannelli e Associati ha assistito il Fondo Ania F2i nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A.
25/04/2020HOT LABOR TOPICS – Il trasferimento d’azienda illegittimo può “duplicare” il rapporto di lavoro
04/05/2020HOT LABOUR TOPICS – Il licenziamento individuale non può basarsi sulle motivazioni oggettive di cui al precedente licenziamento collettivo
Con sentenza n. 808 del 16 gennaio 2020 (testo), la Corte di Cassazione ha rilevato come il licenziamento individuale per motivi oggettivi non possa basarsi sulle medesime ragioni già individuate dal datore di lavoro nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo appena conclusa.
Nel merito, il lavoratore era stato ricompreso tra gli esuberi indicati dalla società in sede di apertura del licenziamento collettivo, ma poi non licenziato al termine della relativa procedura di legge, posto che era stato concordato come unico criterio di scelta quello della “non opposizione al licenziamento” ed il medesimo dipendente non si era proposto in tal senso. La successiva decisione datoriale di effettuare un recesso individuale per i medesimi motivi oggettivi si basa, quindi, su ragioni aventi “identità sostanziale” con quelle del collettivo e, pertanto, è illegittima.
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