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La Legge di Bilancio 2021 (l. 178/2020, art. 1, commi 631-633) è intervenuta eliminando una discriminazione che interessava la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze degli OICR istituiti in uno Stato Membro dell’Unione Europea (“OICR UE”) che investono in Italia rispetto alla tassazione dei medesimi redditi in capo agli OICR istituiti in Italia.
Infatti, la normativa nazionale (art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR) prevede un regime di esenzione dall’IRES per i redditi prodotti dagli OICR mobiliari istituiti in Italia purché essi (o il loro gestore) siano assoggettati a vigilanza. Al contrario, prima dell’intervento della Legge di Bilancio gli OICR UE subivano in Italia una tassazione del 26% sui dividendi distribuiti da società italiane e sulle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate in società italiane.
L’intervento normativo ha trovato impulso in un’iniziativa investigativa della Commissione Europea finalizzata a verificare, prima dell’avvio di una formale procedura di infrazione, la disponibilità dell’Italia ad adeguare spontaneamente la propria legislazione per eliminare il contrasto con i principi unionali e in particolare con il principio di libertà di circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”).
Con riferimento ai soli OICR UE che investono in società italiane, la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 elimina l’anzidetta discriminazione escludendo da tassazione in Italia dividendi e plusvalenze da essi conseguiti a partire dal 1.1.2021 a condizione che, alternativamente, (i) detti OICR UE siano conformi alla Direttiva UCITS, oppure (ii) il loro gestore sia assoggettato a vigilanza in conformità alla Direttiva AIFM. Pur dovendosi salutare con favore tale intervento di disintermediazione fiscale, non convince pienamente il relativo campo di applicazione, temporale e soggettivo, che appare limitato rispetto alla ratio che lo sorregge. Infatti, sul fronte temporale, una volta acclarato il contrasto tra il precedente regime impositivo e i principi fondamentali dell’Unione Europea sarebbe più corretto non limitare la nuova esclusione da imposizione soltanto ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti dal 1.1.2021. Sul fronte soggettivo bisogna ricordare che la libera circolazione dei capitali nell’Unione Europea, che la misura in parola intende salvaguardare, è l’unica delle quattro libertà fondamentali del TFUE che si estende anche agli Stati terzi; pertanto, l’esclusione da imposizione andrebbe estesa agli OICR istituiti in Stati extra-UE e assoggettati ad una forma di vigilanza pubblicistica, i quali invece non vengono influenzati dalla novella normativa in commento.
L’intervento in parola deve essere guardato con grande favore dagli operatori del private equity e rappresenta certamente una misura propulsiva per l’attrazione di investimenti europei in Italia. Infine, esso è da guardare con grande interesse per gli sviluppi che ne potrebbero derivare sui contenziosi fiscali pendenti e sui futuri accertamenti fiscali intesi a contrastare le sub-holding europee che possiedono partecipazioni in società italiane. Sarà infatti più complesso per l’Agenzia delle Entrate sostenere, anche sulla scorta delle interpretazioni fornite nella sua circolare n. 6/E/2016, l’elusività di strutture che frappongono una sub-holding residente in uno Stato UE tra la società target italiana e l’OICR UE, dal momento che mancherebbe un elemento costitutivo dell’abuso che è l’indebito risparmio d’imposta. Invero, anche in assenza della sub-holding, nel rispetto dei presupposti indicati dalle modifiche in commento l’OICR UE che investisse direttamente nella target Italiana non subirebbe tassazione in Italia in occasione dell’uscita dall’investimento.
[Per richieste ed approfondimenti, contattare eugenio.romita@galaw.it ed antonello.lops@galaw.it]