HOT TAX TOPICS – Nuove prospettive di investimento in Italia per OICR esteri con la Legge di Bilancio 2021
25/01/2021Giovannelli e Associati con Idea Agro nell’investimento in Agro Gold
25/01/2021Con la l. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021, il legislatore ha dato un nuovo sprint agli investimenti nell’economia reale effettuati attraverso i PIR Alternativi introducendo un credito d’imposta di importo pari alle minusvalenze, alle perdite e ai differenziali negativi realizzati dall’investitore persona fisica.
Si ricorda che i PIR Alternativi, nell’attuale versione, sono stati introdotti nell’ordinamento nel 2020 con il d.l. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) che ha modificato l’art. 13-bis del d.l. 124/2019, norma già esistente in materia di PIR.
I PIR Alternativi sono “contenitori” di investimenti in strumenti finanziari sottoposti a specifici vincoli d’investimento, sia qualitativi sia quantitativi, destinati alle persone fisiche residenti in Italia. Nel rispetto degli anzidetti vincoli, l’investitore che mantenga i propri investimenti nel PIR Alternativo per almeno cinque anni beneficia della completa detassazione (essendovi ordinariamente tassazione con aliquota del 26% ovvero del 12,5% per i titoli di Stato) dei redditi da esso ritratti nonché dell’esenzione dall’imposta di successione.
Un’altra peculiarità dei PIR Alternativi è rappresentata dall’ampia platea di intermediari attraverso i quali è possibile effettuare gli investimenti che comprende non soltanto gli OICR aperti e le polizze assicurative ma anche gli OICR chiusi (tra i quali i FIA e tra questi gli ELTIF).
La ragion d’essere dei PIR Alternativi è quella di veicolare le scelte di investimento delle persone fisiche verso l’economia reale ed in particolare verso le PMI.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 si inserisce in tale solco e rappresenta un ulteriore incentivo per gli operatori del private equity e del private debt alla creazione di PIR Alternativi e per le persone fisiche all’investimento in essi.
Il credito d’imposta in parola emerge con riferimento ai PIR Alternativi costituiti a partire dal 1.1.2021 e agli investimenti in essi effettuati fino al 31.12.2021. Esso non concorre alla formazione del reddito ed è pari, come anticipato, alle minusvalenze, alle perdite e ai differenziali negativi realizzati sugli strumenti finanziari qualificati investiti nel Piano, a condizione che il possesso di questi ultimi sia mantenuto per almeno cinque anni e che il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite nei detti strumenti.
Il credito può essere, alternativamente, utilizzato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono stati realizzati i componenti negativi che lo hanno generato oppure nel Mod. F4 in compensazione (in tal caso non si applicano i limiti quantitativi alla compensazione ordinariamente previsti dalla legge).
Infine, allo scopo di evitare duplicazioni di beneficio, l’utilizzo del credito impedisce l’ordinaria deduzione dei corrispondenti componenti negativi realizzati.
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